Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
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Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.
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ottenere la constatazione equivalente.
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La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di
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La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del
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, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione
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bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.
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col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.
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levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.
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presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
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protesto o della constatazione equivalente.
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protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del